Cambiare amministratore è una decisione dell’assemblea. Ecco i passaggi principali previsti dal codice civile.
Quando si può cambiare
L’incarico dell’amministratore dura un anno e si intende rinnovato per uguale durata (art. 1129 c.c.). L’assemblea può nominare un nuovo amministratore alla scadenza oppure revocare quello in carica in qualsiasi momento, anche prima della scadenza.
Con quale maggioranza
Per la nomina e la revoca dell’amministratore serve il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, cioè 500 millesimi (art. 1136 c.c.).
Come si convoca l’assemblea
Di norma l’assemblea è convocata dall’amministratore. Se i condòmini vogliono discutere della nomina di un nuovo amministratore, possono chiedergli di convocarla: la richiesta deve venire da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio (art. 66 disp. att. c.c.).
Il passaggio di consegne
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore uscente deve consegnare tutta la documentazione del condominio e dei singoli condòmini, e compiere le attività urgenti per evitare danni agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi (art. 1129 c.c.).
Cosa facciamo noi
Prepariamo il preventivo analitico da presentare in assemblea, incontriamo il Consiglio e, dopo la nomina, curiamo il passaggio di consegne verificando conti, contratti e scadenze. Scopri come funziona.
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.
